MARCATURA CE UNITA' DA DIPORTO
I NOSTRI SERVIZI PER TE
In riferimento alla Direttiva 2013/53/UE, SCS rilascia i documenti di conformità alle imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo da 2,5 a 24 metri, alle moto d'acqua e ai componenti.
Imbarcazione da diporto
Si intende ogni unità di qualsiasi tipo, escluse le moto d'acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
Moto d'acqua
Un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione attestante che l’unità da diporto è conforme ai requisiti essenziali di cui alla Direttiva 2013/53/UE. La Dichiarazione di conformità è redatta e firmata dal Fabbricante o dal Mandatario stabilito nella Comunità Europea o dal Responsabile della messa in servizio (APC – Valutazione Post-Costruzione).
DEFINIZIONI
L’intero processo di certificazione CE è stato opportunamente velocizzato tramite l’utilizzo di strumenti informatici. L’intera documentazione richiesta per la certificazione CE: disegni schemi, report etc, devono essere inviati in formato elettronico (.dwg, .pdf, etc.) in modo da velocizzare le fasi di certificazione. Il materiale richiesto, all’atto della certificazione, viene visionato, corretto e trasmesso (con tutte le eventuali correzioni e/o prescrizioni) al fabbricante/progettista e archiviato dall’ente. Il processo adottato da vantaggi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei tempi di erogazione delle certificazioni.
La valutazione di conformità viene effettuata tramite dei “moduli”.
La normativa vigente impone che i prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile. All’atto dell’immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile.
Gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni fornite in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili.
Per l’elenco completo dei moduli, il riferimento è “Decisione N.768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”. In relazione al prodotto da certificare, il richiedente può avvalersi dei suddetti moduli e combinazioni degli stessi.
Progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto
Si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
A) per le categorie di progettazione A e B di cui all’allegato I, parte A, punto 1:
1. per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
-
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
2. per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
B) per la categoria di progettazione C di cui all’allegato I, parte A, punto 1:
1. per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
-
se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, sono rispettate:
-
modulo A (controllo interno della produzione);
-
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
-
Se le norme armonizzate relative all’allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, non sono rispettate:
-
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
2. per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
C) per la categoria di progettazione D di cui all’allegato I, parte A, punto 1, per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
-
modulo A (controllo interno della produzione),
-
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto),
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità),
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
Progettazione e costruzione di moto d’acqua
Si applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
-
modulo A (controllo interno della produzione);
-
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
Emissioni gassose (Direttiva 2013/53/EU artt. 21 e 22)
Il fabbricante del motore applica le seguenti procedure e moduli (di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE):
A) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
B) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
-
modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C1;
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).
Emissioni acustiche
Per le emissioni acustiche delle imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni da diporto dotate di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immesse sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
A) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
-
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
B) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
C) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:
-
modulo A (controllo interno della produzione);
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d’acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all’installazione su imbarcazioni da diporto, il fabbricante della moto d’acqua o del motore applica le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:
A) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
-
modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
-
modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
-
modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
B) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).